RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Il nostro studio legale presta assistenza legale e burocratica per l’ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avi italiani emigrati all'estero
La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi con due modalità:
• In via amministrativa, mediante istanza da presentare all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero), o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest’ultimo caso, per ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza, l’interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007.
• In via giudiziaria, mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale Civile di Roma, con il patrocinio di un difensore, nel caso dei discendenti da linea materna nati prima del 1° gennaio 1948, e anche nei casi dei discendenti per via paterna, quando il Consolato competente a ricevere la domanda amministrativa presenta un’eccessiva fila d’attesa per convocare i richiedenti: attesa che “congela” il diritto del richiedente e quindi legittima quest’ultimo a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (tipico esempio è il Consolato di San Paolo, che per convocare i richiedenti impiega più o meno 12 anni).
I documenti richiesti per la domanda di riconoscimento sono:
• copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
• atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
• atto integrale di morte dell’antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
• atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
• atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
• certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (es. la CNN brasiliana);
• copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
• in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
• in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
• altri eventuali, da valutarsi in base al caso specifico e individuale del richiedente.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).
Soltanto i documenti del ramo principale ci interessano (i documenti dei collaterali non devono essere prodotti - mariti e mogli).
Nella stessa procedura possono presentare domanda fino a 10/12 richiedenti dello stesso ramo della famiglia. Nei procedimenti giudiziali per via paterna sarà necessario presentare la richiesta fatta dal Consolato, anche se recente (A/R con ricevuta).
Il tempo medio per completare il processo è di due anni.
CIDADANIA ITALIANA

CIUDADANÍA ITALIANA

